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Studio Legale Avv. Gianfranco Polselli
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Avv. Gianfranco Polselli
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Gratuito Patrocinio: chiarimenti

Le persone possono chiedere di essere assistiti con il patrocinio a spese dello Stato, se nelle condizioni di reddito.

 
In linea generale, per i procedimenti civili e penali, colui che intende richiedere il patrocinio a spese dello Stato, detto comunemente gratuito patrocinio, deve avere un reddito lordo annuo non superiore attualmente a 11.493,82 annuo.

 
Questo reddito deve essere aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente e cioè si considera il reddito del nucleo familiare effettivamente convivente, e non del nucleo familiare formale che risulta dallo stato di famiglia.

 
Sicché se una persona risulta all’anagrafe inserito nello stato di famiglia di 4 persone, ma non convive con questi, non deve dichiarare i redditi dei familiari anagrafici.

 
Per determinare il reddito, ci si riferisce all’ultima dichiarazione dei redditi.

 
Per calcolare facilmente il reddito, al fine di essere ammessi al gratuito patrocinio, si parte sempre dalla cifra standard, che attualmente è 11.493,82, aumentata di 1.032,91 per ogni familiare convivente.

 
Facciamo degli esempi.

 
·        Nucleo familiare con 1 convivente.

 
Se colui che intende separarsi o divorziare convive con una persona,  si effettua il seguente calcolo:  
 
11.493,82 + 1.032,91= euro 12.526,73 (limite di reddito che non si può superare).

 
·        Nucleo familiare con 2 conviventi.

Se colui che intende separarsi o divorziare convive con due persone, si effettua il seguente calcolo:
 
11.493,24 + 1.032,91+ 1.032,91=  euro 13.559,06 ( limite di reddito che non si può superare).

 
·        Nucleo familiare con 3 conviventi.
 
Se colui che intende separarsi o divorziare convive con tre persone, si effettua il seguente calcolo:
 
11.493,24 + 1.032,91+ 1.032,91 + 1.032,91= euro 14.591,97 (limite di reddito che non si può superare).
  
NOTA IMPORTANTE

Lo studio si riserva di valutare l’assunzione di incarichi con il patrocinio a spese dello Stato, in relazione a procedimenti particolarmente complessi o onerosi, qualora, per esempio, appaia necessario sostenere spese di consulenza tecnica di parte che richiedano risorse economiche, anche notevoli, da anticipare e che il cliente non può e non deve erogare.
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